Acesso agli atti

  • Servizio attivo

Si tratta di un accesso di natura documentale, fondato sulla presenza di un interesse specifico del richiedente.


A chi è rivolto

Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso: si tratta di singole persone fisiche o giuridiche oppure di organizzazioni che rappresentano interessi pubblici, diffusi o collettivi (come ad esempio le associazioni di categoria o di tutela di consumatori).

Descrizione

Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

L'accesso ai documenti amministrativi è regolato da

Come fare

La richiesta di accesso può essere informale o formale.

La richiesta informale è possibile solo se dal tipo di documento richiesto non risultano controinteressati, cioè di soggetti che dall’accoglimento della richiesta di accesso potrebbero subire un danno al proprio diritto alla riservatezza.
La norma di riferimento è l'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184
La richiesta informale può essere presentata anche a voce (richiesta verbale).
Nella richiesta occorre:

  • indicare gli estremi del documento ricercato oppure gli elementi che ne consentano l'individuazione
  • illustrare la motivazione della richiesta: quindi specificare e, se non risulti evidente o noto, dimostrare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta

La richiesta formale è necessaria in uno dei seguenti casi

  • se non è possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale
  • se sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati

La norma di riferimento è l'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n.184

Cosa serve

Come presentare la richiesta

Cliccare qui per scaricare il modulo

  • Il modello di richiesta compilato
  • copia di un proprio documento di identità

Cosa si ottiene

Se la richiesta è accolta l’ufficio invia all’interessato il documento oppure gli indica come e dove può consultarlo oppure ottenerne copia.

Tempi e scadenze

L’ufficio competente al quale è stata presentata la richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione deve comunicare all’interessato

  • se la richiesta è accolta
  • se l’accesso è rifiutato, limitato o rinviato.

Se la richiesta è accolta l’ufficio invia all’interessato il documento oppure gli indica come e dove può consultarlo oppure ottenerne copia.

Se l’interessato non riceve risposta entro 30 giorni la richiesta si intende respinta.

Quanto costa

Non è previsto alcun costo per la consultazione o il rilascio in formato elettronico del documento richiesto.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio direttamente online tramite la tua identità digitale

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 17/09/2024

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